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Hai dei dubbi?

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Puoi richiedere all'Amministratore un parere valido e competente sull'amministrazione condominiale. Con pochi click è possibile ricevere approfondimenti sulla gestione contabile, bilanci, tabelle millesimali, regolamento condominiale e molto altro ancora.

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Comunicazioni

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Ora è ancora più facile comunicare con il tuo Amministratore, anche da tablet e smartphone. Basta un click per inviare una richiesta di guasto, segnalazione, lettura contatori o meglio un suggerimento.

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  • Essere  Socio...

    Essere Socio...

    La qualità di socio di una delle più grandi associazioni nazionali del settore comporta necessariamente professionalità, comportamento retto e deontologico nonché l'obbligatorietà di frequentare costantemente corsi formativi per raggiungere i Crediti sufficienti a mantenere lo status di socio.

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  • Certificazione D.M. 140/2014

    Certificazione D.M. 140/2014

    La Dottoressa Linda De Simone ha frequentato il Corso di Aggiornamento professionale per Amministratori di Condominio previsto dal D.M. 140/2014

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  • E.L.T.I. Divisione Certificazioni

    E.L.T.I. Divisione Certificazioni

    La Dottoressa Linda De Simone ha conseguito la Certificazione Professionale "Amministratori Condominiali e Immobiliari" rilasciata dalla E.L.T.I. Divisione Certificazione.

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  • Crediti Formativi

    Crediti Formativi

    Per gli associati Anaci è obbligatorio frequentare costantemente i corsi che danno diritto ai crediti formativi per mantenere lo stato di Socio.

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Domande e Risposte

E' obbligatorio il regolamento di condominio.

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento [c.c. 1106, 1130, n. 1], il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni [c.c. 1117, 1122] e la ripartizione delle spese [c.c. 1123], secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione [disp. att. c.c. 68]. (vedi art.1138 C.C.).

Chi può convocare un'assemblea di condominio.

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. (vedi art.66 Disp. Att. C.C.)

Può essere delegato l'amministratore di condominio alle assemblee.

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. (vedi art.67 Disp. Att. C.C.)

Quanto dura il mandato dell'amministratore.

L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore [c.c. 1131]. (vedi art.1129 C.C.).

Il condòmino che effettua spese per il condominio ha diritto al rimborso.

Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni [c.c. 1117, 1123] senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente [c.c. 1110, 1135]. (art.1134 C.C.)

Quando un'unità immobiliare ha più proprietari chi partecipa all'assemblea di condominio.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice. (vedi art.67 Disp. Att. C.C.)

E' necessario nominare un' amministratore.

Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore [c.c. 1106, 1135, n.1] è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario (vedi art.1129 C.C.).

Come vengono ripartite le spese del lastrico solare ad uso esclusivo.

Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. (art.1126 C.C.)